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Sez. 3, Sentenza n. 8653 del 21/10/1994 (Rv. 488198 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Vizio di omessa ed insufficiente motivazione - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488198-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE

Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perché la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (nella specie la S.C., confermando la sentenza di merito che aveva ritenuto fondato il diritto di ripresa del concedente di un fondo, sulla riscontrata esistenza dei presupposti di legge, ha ritenuto inammissibile una doglianza di violazione dell'art. 42 legge 3/5/ 1982 n. 203, lett. a e b., in realtà diretta a sollecitare una diversa soluzione dei fatti da parte della Corte di Cassazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)