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Sez. L, Sentenza n. 7380 del 08/08/1997 (Rv. 506603 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Dichiarazione d'amore da parte del datore di lavoro - Profondità del sentimento - Modalità di svolgimento del fatto - Ipotesi di molestie sessuali - Esclusione da parte del giudice di merito - Congruità della motivazione - Sussistenza - Illogicità della motivazione - Rilevanza in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506603-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE

È congruamente motivata la sentenza di merito che abbia escluso la commissione di un illecito sul piano penale o civile, fonte di responsabilità risarcitoria, da parte del datore di lavoro che abbia fatto una dichiarazione d'amore alla propria segretaria sulla base di un sentimento profondo, le abbia consegnato un anello e abbia tentato di darle un bacio, rifiutato però dalla donna, e ciò nel corso di una cena in occasione di un viaggio di lavoro. Nè è ravvisabile un vizio logico della motivazione a norma dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. nel fatto che il giudice di merito non abbia ritenuto che una diversa valutazione di detta condotta e - in particolare la configurabilità di molestie sessuali - fosse richiesta dal successivo anomalo comportamento del datore di lavoro (consistente nell'imposizione alla lavoratrice della fruizione di una settimana di ferie e nella comunicazione alla stessa di false notizie relative alla sorte dell'azienda, peraltro seguita dal pronto richiamo in servizio), considerato semmai idoneo a giustificare le dimissioni della lavoratrice per giusta causa. Infatti rimane all'interno del diverso possibile apprezzamento dei fatti, incensurabile in Cassazione se non vi è contrasto con le leggi della logica e della razionalità, il coordinamento, più o meno appagante, dei vari dati relativi alla ricostruzione del fatto. (L'esposta "ratio decidendi" della decisione di merito era concorrente con quella relativa alla mancanza di un'idonea prova del fatto, e tuttavia autonoma, secondo le valutazioni della S.C.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2043, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)