Sez. L, Sentenza n. 4219 del 13/04/1995 (Rv. 491784 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - INCENSURABILITÀ | In cassazione - Limiti.
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - INCENSURABILITÀ
In materia di presunzione - che, costituendo la conseguenza che si trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto, presuppone che il fatto noto sia accertato ed univoco - è riservato all'apprezzamento discrezionale del giudice del merito sia lo stesso ricorso a tale mezzo di prova, sia la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza, richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione; l'unico sindacato riservato in proposito al giudice di legittimità è sulla congruenza della relativa motivazione, nel controllo cioè che le argomentazioni giustificative del convincimento espresso dal giudice di merito siano immuni da incoerenza logica e da vizi giuridici o da omissioni vertenti su elementi decisivi, che abbiano formato oggetto di rituali deduzioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)