Sez. 5, Sentenza n. 48680 del 06/06/2014 Ud. (dep. 24/11/2014) Rv. 261436 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE | Legge n. 157 del 1992 sulla disciplina della caccia - Configurabilità del reato di furto venatorio - Possibilità - Condizioni.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE
Il reato di furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato è configurabile, nonostante la disciplina dell'attività venatoria sia stata regolamentata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, qualora l'apprensione, o il semplice abbattimento della fauna sia commesso da persona non munita di licenza di caccia.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 30 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)