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Sez. 4, Sentenza n. 34352 del 24/05/2004 Ud. (dep. 11/08/2004) Rv. 229083 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE | Nuova legge sulla caccia - Abrogazione del furto venatorio - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2004-05-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229083-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE

Il reato di furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato è ancora oggi applicabile nel regime della Legge n. 157 del 1992 con riferimento al caso in cui l'apprensione o il semplice abbattimento della fauna sia opera di persona non munita di licenza di caccia.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 art. 30 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 31 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)