Sez. L, Sentenza n. 3181 del 05/04/1996 (Rv. 496822 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO (ASSUNZIONE) E PROMOZIONI | Previsione della necessità dell'effettivo espletamento delle nuove mansioni - Mancato riconoscimento del superiore inquadramento motivato con l'omesso espletamento delle nuove mansioni - Ragioni sindacali - Irrilevanza.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO (ASSUNZIONE) E PROMOZIONI
Ove, in base alla normativa applicabile allo specifico rapporto di lavoro subordinato (nella specie, art. 5 della legge n. 292 del 1984, relativa ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, normativa rimasta in vigore anche dopo l'avvento della legge n. 210 del 1985, istitutiva dell'ente Ferrovie dello stato) il passaggio al superiore inquadramento sia condizionato all'effettivo espletamento delle nuove mansioni ed al conseguimento della relativa idoneità, non rileva, ai fini della contestazione del mancato riconoscimento di tale inquadramento da parte del datore di lavoro, il fatto che il mancato espletamento delle nuove mansioni sia giustificato da ragioni sindacali atteso che queste, se impediscono che la mancata prestazione lavorativa possa essere considerata un inadempimento rispetto agli obblighi contrattuali, non possono, in mancanza di una norma specifica al riguardo, impedire il mancato perfezionamento della fattispecie a formazione progressiva prevista dalla norma stessa per l'acquisizione della qualifica superiore.
Riferimenti normativi: Legge 17/05/1985 num. 210 CORTE COST., Legge 10/07/1984 num. 292 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)