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Sez. L, Sentenza n. 2276 del 09/03/1994 (Rv. 485622 - 01)

Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - Ammissione all'impiego (assunzione) e promozioni | Passaggio dai profili iniziali della quinta categoria a quelli della sesta - Presupposto - Anzianità minima di cinque anni - Calcolo - Periodo di effettivo svolgimento delle mansioni inferiori - Necessità - Espletamento di dette mansioni a seguito di nomine in compartimenti diversi - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1994-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485622-01

Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - Ammissione all'impiego (assunzione) e promozioni

L'anzianità minima di cinque anni, necessaria, ai sensi dell'art. 5, comma settimo, della legge 10 luglio 1984 n. 292 (nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del personale dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato), per il passaggio dai profili iniziali della quinta categoria a quelli della sesta, deve essere computata tenendo conto - stante l'unicità del rapporto di lavoro - del periodo di effettivo svolgimento delle mansioni inerenti alla categoria inferiore, indipendentemente dal fatto che l'espletamento di esse (nello stesso profilo della stessa categoria) sia avvenuto a seguito di nomine in compartimenti diversi.

Riferimenti normativi: Legge 10/07/1984 num. 292 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)