diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 10070 del 21/06/1985 Ud. (dep. 29/10/1985) Rv. 170911 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MOTIVI NUOVI IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE: QUESTIONE RELATIVA ALLA CONTINUAZIONE FRA REATI ETEROGENEI SOLLEVATA SOLO IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1985-06-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170911-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MOTIVI NUOVI IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE: QUESTIONE RELATIVA ALLA CONTINUAZIONE FRA REATI ETEROGENEI SOLLEVATA SOLO IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*

L'ammissibilità di motivi nuovi in Cassazione è limitata, oltre che alle questioni deducibili in ogni stato e grado, alle ipotesi di impossibilità della loro tempestiva proposizione in appello e alla dichiarazione di una causa di non punibilità, sempre che la violazione denunziata risulti da elementi già acquisiti e non richieda ulteriori accertamenti. (nella specie è stata ritenuta inammissibile la questione relativa alla continuazione fra reati eterogenei sollevata dall'imputato, solo in Sede di legittimità, che aveva invocato come ius superveniens la sentenza delle sez.Un. Del 26 maggio 1984, che ha risolto il contrasto giurisprudenziale sul tema). (V mass n 160676).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 525

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)