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Sez. L, Sentenza n. 7597 del 28/03/2007 (Rv. 595988 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Iscritti al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto - Cessazione dal servizio senza aver conseguito il diritto a pensione - Liquidazione della pensione di anzianità a carico del Fondo lavoratori dipendenti - Calcolo - Modalità - Maggiori contributi del Fondo trasporto - Vincolo giuridico - Insussistenza.
Stato
decisa il 2007-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595988-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

Per gli iscritti al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, che cessino di prestare servizio senza aver conseguito il diritto a pensione a carico del Fondo medesimo e trasferiscano i contributi nell'AGO, la pensione di anzianità a carico del Fondo lavoratori dipendenti, liquidata ex art.33 della legge n.889 del 1971, deve essere calcolata alla stregua dei criteri fissati dalle leggi sull'AGO per i lavoratori dipendenti, sia quanto al coefficiente di rendimento del 2 per cento, sia quanto ai criteri di determinazione della retribuzione pensionabile, per la quale, in ossequio al principio enunciato dall'art. 13, comma 10, della legge n.153 del 1969, deve farsi riferimento alle norme che la regolano nel momento in cui la retribuzione deve essere corrisposta, secondo il fondo di iscrizione del tempo, costituendo peraltro i maggiori contributi del Fondo trasporti, una funzione attuariale, largamente deficitaria, di adeguare la provvista ai maggiori rendimenti di quel fondo e non un vincolo giuridico.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)