Sez. L, Sentenza n. 10030 del 27/04/2007 (Rv. 596584 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Addetti ai pubblici servizi di trasporto - Art. 3, comma 10, d.lgs. n.414 del 1996 - Utilizzazione dei periodi contributivi provenienti dal soppresso Fondo di previdenza di settore secondo le norme disciplinanti diritto e misura dei trattamenti pensionistici previsti dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti - Termine decadenziale - Insussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ
In tema di pensione di anzianità per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, l'art. 3, comma 10, del d.lgs. n.414 del 1996 non pone un termine di decadenza alla possibilità, in alternativa alla liquidazione del trattamento pensionistico secondo le modalità di cui al terzo comma del medesimo articolo, di utilizzare tutti i periodi contributivi provenienti dal soppresso Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto secondo le norme che disciplinano il diritto e la misura dei trattamenti di pensione previsti dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/06/1996 num. 414 art. 3 com. 3, Decreto Legisl. 29/06/1996 num. 414 art. 3 com. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)