Sez. 5, Sentenza n. 7981 del 22/05/1984 Ud. (dep. 04/10/1984) Rv. 165910 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - VIZI DEL PROVVEDIMENTO - IMPUGNAZIONI - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - NECESSITÀ DI SPECIFICA IMPUGNAZIONE - CONDIZIONI.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - VIZI DEL PROVVEDIMENTO - IMPUGNAZIONI - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - NECESSITÀ DI SPECIFICA IMPUGNAZIONE - CONDIZIONI.*
L'ordinanza dichiarativa della contumacia deve essere specificamente impugnata solo quando si intenda far valere un vizio proprio del provvedimento, come la Mancanza di motivazione o l'errata valutazione dell'impedimento a comparire. Quando, invece, si denunci la difettosa Costituzione del rapporto processuale per mancata o irregolare "vocatio in ius" dell'imputato, si pone in discussione la legittimità dell'intero giudizio prospettandosi una nullità assoluta e insanabile la cui deducibilità o rilevabilità di ufficio non risente della Mancanza di autonomo gravame contro l'ordinanza di contumacia. (Conf mass n 155397; (Conf mass n 149255).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 200, Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)