Sez. 2, Sentenza n. 4034 del 25/01/1985 Ud. (dep. 29/04/1985) Rv. 168896 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - VIZI DEL PROVVEDIMENTO - IMPUGNAZIONI - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - PER VIZIO DI MOTIVAZIONE CONCERNENTE L'IMPEDIMENTO A COMPARIRE DELL'IMPUTATO - GRAVAME SPECIFICO CON LA SENTENZA - NECESSITÀ - FATTISPECIE RELATIVA A DECLARATORIA DI CONTUMACIA DI IMPUTATO DETENUTO NON TRADOTTO.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - VIZI DEL PROVVEDIMENTO - IMPUGNAZIONI - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - PER VIZIO DI MOTIVAZIONE CONCERNENTE L'IMPEDIMENTO A COMPARIRE DELL'IMPUTATO - GRAVAME SPECIFICO CON LA SENTENZA - NECESSITÀ - FATTISPECIE RELATIVA A DECLARATORIA DI CONTUMACIA DI IMPUTATO DETENUTO NON TRADOTTO.*
L'ordinanza dichiarativa della contumacia, allorché venga denunciata per un vizio di motivazione concernente l'impedimento a comparire dell'imputato e non per l'irregolare Costituzione del rapporto processuale, è soggetta, come ogni altra ordinanza dibattimentale, alla disciplina dell'art. 200 cod. proc. pen.. essa pertanto, al pari delle altre ordinanze previste dall'art. 438 cod. proc. pen., diventa definitiva qualora non venga impugnata specificamente con la sentenza. Siffatta interpretazione relativamente alle conseguenze dell'errata valutazione dell'impedimento a comparire dell'imputato trova peraltro significativo riscontro nella nuova disciplina della nullità d'ordine generale introdotta dalla legge n. 534 del 1977 che annovera tra le nullità insanabili e rilevabili in ogni stato e grado indipendentemente da un'impugnativa specifica, quelle che attengono all'assenza del difensore nel dibattimento e non pure all'assenza dell'imputato. (nella fattispecie era stata dichiarata la contumacia di un imputato detenuto di cui non era stata disposta la traduzione nonostante fosse noto al momento dell'udienza lo stato detentivo e il luogo di detenzione e l'imputato non avesse rinunciato a presenziare al dibattimento). (V mass n 100038, contrasto segnalato 23 maggio 1985; (Conf mass n 166379; (Conf mass n 165910; (Conf mass n 162945; (contra mass n 153941; (contra mass n 145676; (contra mass n 146016).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 200, Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)