Sez. 5, Sentenza n. 4338 del 25/03/2003 (Rv. 561369 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI - DETERMINAZIONE | Immobili di interesse storico o artistico, non aventi le caratteristiche di "castelli" o "palazzi" - Accatastamento - Categoria A/9 - Attribuzione unitaria - Necessità - Esclusione - Potere del giudice di applicare differenti categorie catastali alle singole unità immobiliari componenti l'immobile - Configurabilità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI - DETERMINAZIONE
In tema di catasto dei fabbricati, l'attribuzione della categoria A/9 (che comporta l'applicazione del minore tra i coefficienti previsti per i fabbricati) ad un immobile riconosciuto di interesse storico o artistico - ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 -, ma non avente le caratteristiche di "castello" o "palazzo", non determina automaticamente la medesima tipologia per le singole unità immobiliari che lo compongono, potendo il giudice, avuto riguardo alle caratteristiche degli immobili stessi, applicare anche differenti categorie catastali.
Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 CORTE COST., DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 61, Legge 02/08/1982 num. 512 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)