Sez. 1, Sentenza n. 11445 del 19/11/1993 (Rv. 484403 - 01)
Tributi (in generale) - Amministrazione finanziaria - Ufficio Tecnico Erariale (U.T.E.) | Castelli o palazzi dichiarati di interesse artistico e storico - Accatastamento - Categoria A/9 - Attribuzione - Legittimità.
Tributi (in generale) - Amministrazione finanziaria - Ufficio Tecnico Erariale (U.T.E.)
I castelli o palazzi che siano stati dichiarati, con atto amministrativo notificato ai proprietari, di interesse artistico e storico ai sensi e per gli effetti della legge primo giugno 1939 n. 1089 (artt. 2 e 3) - ancorché divisi catastalmente in più unità immobiliari distinte - quale che sia la loro destinazione e la natura del reddito ricavatone, vanno censiti in catasto attribuendo loro la categoria A 9, atteso che questa, diversamente dalle altre, si caratterizza per la natura intrinseca della costruzione (castello o palazzo di eminenti pregi artistici e storici) anche indipendentemente dalla sua destinazione o meno ad abitazione.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 2 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 3, Legge 11/08/1939 num. 1249 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/04/1984 num. 514, DPR 01/12/1949 num. 1142 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)