Sez. L - , Sentenza n. 26873 del 14/11/2017 (Rv. 646153 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - DETERMINAZIONE DEL "PETITUM" | Omessa quantificazione della domanda - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - DETERMINAZIONE DEL "PETITUM"
L’onere di quantificazione della domanda è da ritenere assolto anche con la indicazione dei soli titoli cui si fonda la pretesa, purché il convenuto sia posto in condizione di esercitare il suo diritto di difesa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, in un giudizio di ripetizione di somme indebitamente trattenute dal datore di lavoro, aveva ritenuto sufficiente che ne fosse stata indicata la natura di ritenute fiscali operate ai fini Irpef).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)