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Sez. 3, Sentenza n. 12567 del 28/05/2009 (Rv. 608542 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - DETERMINAZIONE DEL "PETITUM" | Quantificazione monetaria della pretesa - Necessità - Esclusione - Condizioni - Idoneità della prospettazione a consentire lo svolgimento delle difese da parte del convenuto - Sufficienza.
Stato
decisa il 2009-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608542-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - DETERMINAZIONE DEL "PETITUM"

L'onere di determinazione dell'oggetto della domanda è validamente assolto anche quando l'attore ometta di indicare esattamente la somma pretesa dal convenuto, a condizione che abbia però indicato i titoli posti a fondamento della propria pretesa, ponendo in tal modo il convenuto in condizione di formulare le proprie difese.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)