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Sez. 6, Sentenza n. 591 del 03/11/1982 Ud. (dep. 25/01/1983) Rv. 157055 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - EVASIONE - IN GENERE - RITARDATO RIENTRO - INTENZIONE DI EVADERE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-11-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157055-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - EVASIONE - IN GENERE - RITARDATO RIENTRO - INTENZIONE DI EVADERE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Il reato concernente il ritardato rientro nell'istituto carcerario, previsto dall'art. 51 legge 26 luglio 1975 n. 354, si richiama al delitto di evasione, di cui all'art. 385 cod. pen., solo ai fini della pena, e non anche circa la connotazione di dolo concernente l'evasione. È sufficiente pertanto la coscienza e volontà della condotta da cui scaturisca - come conseguenza prevista - il ritardo, superiore alle dodici ore, nel rientro in istituto carcerario, a nulla rilevando la prova che l'imputato non aveva intenzione di evadere. (Conf 147622).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 385 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)