Sez. L, Sentenza n. 1061 del 21/02/1986 (Rv. 444565 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEL CREDITO - APPLICAZIONE NEI RAPPORTI DI COSIDDETTA PARASUBORDINAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEL CREDITO - APPLICAZIONE NEI RAPPORTI DI COSIDDETTA PARASUBORDINAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Nel rapporto di cosiddetta parasubordinazione, contemplato dall'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., trova applicazione la disciplina dettata per le controversie individuali di lavoro e pertanto anche il disposto del terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ. circa la rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, tenuto conto che tale norma riguarda, in difetto di espresse limitazioni, tutti i rapporti elencati nel suddetto art. 409, e che la sua interpretazione conforme ai canoni di legittimità costituzionale ne postula l'operatività sia nel lavoro subordinato che in quello autonomo, quando abbia i requisiti stabiliti dall'art. 409 cit.. (V 3815/84, mass n 435777; (V 6656/83, mass n 431379).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)