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Sez. 1, Sentenza n. 4035 del 04/07/1985 (Rv. 441557 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - ACCERTAMENTO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - OSSERVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441557-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - ACCERTAMENTO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - OSSERVANZA - CONDIZIONI.*

Con riguardo all'accertamento induttivo di un reddito superiore a quello dichiarato dal contribuente, ai sensi e sotto il vigore dell'art. 37 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, l'Obbligo della motivazione deve ritenersi assolto quando il contribuente medesimo sia posto in grado di conoscere la pretesa fiscale in tutti i suoi elementi essenziali, per un'efficace contestazione sull'an e sul quantum, alla stregua dei fatti che l'atto di accertamento indica a sostegno di detta pretesa e della valutazione induttiva, ed anche alla luce delle precisazioni ed integrazioni di tali fatti nel corso del procedimento dinanzi alle commissioni tributarie. (V 3640/80, mass n 407500).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)