Sez. 1, Sentenza n. 3640 del 04/06/1980 (Rv. 407500 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) - VALUTAZIONE DEL REDDITO - REDDITO COMPLESSIVO - DETERMINAZIONE SINTETICA - ACCERTAMENTO INDUTTIVO - MOTIVAZIONE - OBBLIGO - REQUISITI.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) - VALUTAZIONE DEL REDDITO - REDDITO COMPLESSIVO - DETERMINAZIONE SINTETICA - ACCERTAMENTO INDUTTIVO - MOTIVAZIONE - OBBLIGO - REQUISITI.*
L'Obbligo della motivazione dell'accertamento induttivo di un reddito piu elevato rispetto a quello dichiarato dal contribuente - ai sensi e sotto il vigore dell'art 37 del DPR 29 gennaio 1958, n 645 - deve ritenersi assolto quando il relativo atto contenga, sia pure sinteticamente, l'indicazione dei fatti sui quali l'accertamento si fonda, cosi che il contribuente sia in grado di conoscere la pretesa fiscale in tutti i suoi elementi essenziali. (Conf 2324/79, mass n 398670).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)