Sez. 1 - , Ordinanza n. 17292 del 27/06/2019 (Rv. 654641 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE | Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) – Aziende che svolgono attività strumentali ai pubblici servizi – Misura fissa – Applicazione - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
La misura del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dovuto dalle aziende che svolgono attività strumentali ai pubblici servizi, deve essere determinato, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 446 del 1997, in misura fissa, come previsto dal n. 3) della disposizione richiamata, e non nella misura variabile, stabilita dal precedente n. 1) della stessa disposizione, in ragione del fatto che, proprio perché compiono attività strumentali, tali aziende non hanno contatti diretti con l'utenza, ma solo con i soggetti che erogano i pubblici servizi. (La S.C. ha affermato il principio con riferimento alla determinazione del canone dovuto da una società, a cui la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo aveva affidato la gestione di un impianto per mezzo del quale venivano diffusi programmi radiotelevisivi, tramite una dorsale munita di cavi posati sotto il suolo pubblico, evidenziando che detta società non aveva rapporti giuridici con gli utenti, ma trasmetteva i propri dati alla concessionaria, che era l'unico soggetto servito dal menzionato impianto).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 63 com. 2 lett. F), Legge 23/12/1998 num. 448 art. 31 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 39, Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 93 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)