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Sez. 2, Sentenza n. 8657 del 13/04/2006 (Rv. 588548 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO | Sentenza di primo grado - Liquidazione di debito di valore - Mancato riconoscimento degli interessi compensativi - Impugnazione incidentale - Necessità - Conseguenze - Omesso gravame - Giudicato interno - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie in tema di indennizzo di cui all'art. 936 cod. civ..
Stato
decisa il 2006-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588548-01

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO

Qualora il giudice di primo grado nel liquidare un debito di valore (nella specie l'indennità dovuta ex art. 936 cod. civ. al costruttore) non abbia provveduto a riconoscere sulla relativa somma gli interessi compensativi richiesti dall'occupante, costituisce onere del creditore -al fine di evitare la formazione del giudicato interno- gravare con impugnazione incidentale tale mancata attribuzione, ancorchè non motivata, a nulla rilevando che la controparte abbia a sua volta rimesso in discussione, con l'appello principale, la qualificazione e la misura dell'indennità medesima, atteso che i negati interessi, pur costituendo una componente del credito azionato, sono tuttavia suscettibili di una propria precisa individualità, concettuale e contabile, nell'ambito della globale valutazione rimessa al giudice, sia nell'ipotesi di cui all'art. 1150 che in quella di cui all'art. 936 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 1150, Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 343

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)