diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2809 del 10/03/1995 (Rv. 491071 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO | Sentenza di primo grado - Liquidazione di debito di valore - Omesso riconoscimento degli interessi compensativi - Impugnazione - Omesso gravame su tale implicita statuizione di rigetto - Giudicato interno - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491071-01

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO

Qualora il giudice di primo grado nel liquidare un debito di valore non abbia provveduto a riconoscere sulla relativa somma gli interessi compensativi, totalmente o anche solo parzialmente (come nel caso in cui li abbia riconosciuti dalla data della propria sentenza anziché da quella del fatto dannoso) la mancata impugnazione da parte del creditore con gravame principale o incidentale autonomo di tale implicita statuizione di rigetto osta, per preclusione nascente da giudicato interno, all'attribuzione da parte del giudice di secondo grado dei suddetti interessi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)