Sez. 3, Sentenza n. 1564 del 18/05/1968 (Rv. 333284 - 01)
COMPETENZA CIVILE - RICONVENZIONALI - APPLICAZIONE DELLA REGOLA DEL CUMULO SOGGETTIVO CON LA DOMANDA DELL'ATTORE- ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - RICONVENZIONALI - APPLICAZIONE DELLA REGOLA DEL CUMULO SOGGETTIVO CON LA DOMANDA DELL'ATTORE- ESCLUSIONE.*
Quando alla domanda dell'attore il convenuto abbia contrapposto una propria domanda riconvenzionale, le due domande cosi proposte danno origine a due cause che, sebbene trattate in un simultaneus processus hanno ciascuna un proprio valore. In tal caso non trova applicazione la regola del cumulo stabilita dall'art. 10 cod.proc.civ., perche tale regola riguarda solo le domande proposte nello stesso processo contro la stessa persona, mentre la domanda principale e quella riconvenzionale sono proposte, ciascuna, contro una persona diversa. (Conf. N. 1915-66, massima n. 323724 n. 1236-65 n.1248-61).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)