Sez. 3, Sentenza n. 1915 del 15/07/1966 (Rv. 323724 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - CONDIZIONI - DOMANDA RICONVENZIONALE - CUMULO CON LA DOMANDA PRINCIPALE - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - CONDIZIONI - DOMANDA RICONVENZIONALE - CUMULO CON LA DOMANDA PRINCIPALE - ESCLUSIONE.*
A norma dell'art. 13, 2 comma, cod.proc.civ., soltanto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro ai fini della Competenza, mentre, per il disposto dell'art. 36 cod.proc.civ., il giudice, competente per la causa principale, conosce delle domande riconvenzionali che non eccedono i limiti della sua Competenza per materia o valore, altrimenti applica le Disposizioni degli artt. 34 e 35 cod.proc.civ. pertanto, le domande proposte rispettivamente dall'attore e dal convenuto non possono mai cumularsi tra loro, e la Competenza va determinata avendo riguardo esclusivamente al valore complessivo delle richieste di ciascuno dei contendenti.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)