Sez. 3, Sentenza n. 11328 del 12/10/1995 Ud. (dep. 22/11/1995) Rv. 202972 - 01
Edilizia - In genere | Costruzioni in zona sismica - Pertinenze - Piccoli manufatti in muratura - Autorizzazione del genio civile e comunicazioni previste dalla normativa antisismica - Omissione - Illecito penale - Sussistenza - Sequestro penale - Mantenimento solo per fini probatori.
Edilizia - In genere
La costruzione di strutture pertinenziali, sia pure di piccola dimensione, ma costituenti manufatto in muratura, è soggetta al regime della sola autorizzazione dal punto di vista della disciplina urbanistica, ma richiede comunque l'autorizzazione ed il preavviso al genio civile e la presentazione dei calcoli di stabilità prescritti dalla normativa antisismica. Tuttavia, poiché l'esecuzione dell'ordine di demolizione è rimesso all'autorità amministrativa, non potrà più essere mantenuto il sequestro giustificato da esigenze probatorie, che si esauriscono necessariamente col procedimento, dal momento che le valutazioni sul contenuto tecnico delle violazioni e sulla necessità della demolizione spettano alla pubblica amministrazione e presuppongono il dissequestro.
Riferimenti normativi: Legge 02/02/1974 num. 64 art. 9, Legge 02/02/1974 num. 64 art. 10, Legge 02/02/1974 num. 64 art. 17, Legge 02/02/1974 num. 64 art. 18, Legge 02/02/1974 num. 64 art. 20 CORTE COST., Legge 02/02/1974 num. 64 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)