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Sez. 3, Sentenza n. 5674 del 14/12/2001 Cc. (dep. 13/02/2002) Rv. 221162 - 01

EDILIZIA - ZONE SISMICHE | Sentenza di condanna per reati previsti dalla normativa antisismica - Ordine di demolizione - Esecuzione - Organo competente - Indicazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221162-01

EDILIZIA - ZONE SISMICHE

In caso di realizzazione di opere edilizie in difformità delle norme previste dalla legge 2 febbraio 1974 n. 64 (normativa sulle costruzioni in zone sismiche), o dalle fonti integrative da questa previste, la esecuzione della sanzione amministrativa della demolizione disposta dal giudice con la sentenza di condanna compete all'ufficio tecnico della Regione o a quello del genio civile. (La Corte ha nella specie chiarito che non vi può essere una equiparazione con la disciplina del diverso ordine di demolizione di cui all'art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, la cui esecuzione spetta all'autorità giudiziaria, atteso che il generale principio per il quale la esecuzione dei provvedimenti adottati dal giudice, pure se applicativi di sanzioni amministrative, deve ritenersi demandata all'autorità giudiziaria, ai sensi degli artt. 655 e seg. cod. proc. pen., opera solo ove la legge non disponga altrimenti in modo espresso, come nella materia in questione ai sensi art. 24 legge n. 64 citata).

Riferimenti normativi: Legge 02/02/1974 num. 64 art. 23, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Legge 02/02/1974 num. 64 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)