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Sez. 3, Sentenza n. 12660 del 24/06/1987 Ud. (dep. 10/12/1987) Rv. 177236 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - ESECUZIONE DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN SOTTOTETTO SENZA MODIFICAZIONI DI SUPERFICIE O DI VOLUME - NECESSITÀ DI CONCESSIONE EDILIZIA - ESCLUSIONE - AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO - SUFFICIENZA - MANCATA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE - INSUSSISTENZA DEL REATO.*
Stato
decisa il 1987-06-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177236-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - ESECUZIONE DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN SOTTOTETTO SENZA MODIFICAZIONI DI SUPERFICIE O DI VOLUME - NECESSITÀ DI CONCESSIONE EDILIZIA - ESCLUSIONE - AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO - SUFFICIENZA - MANCATA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE - INSUSSISTENZA DEL REATO.*

I lavori consistenti nella ristrutturazione di un sottotetto con variazione della destinazione d'uso, senza modificazioni di superficie o di volume, non necessitano di concessione edilizia, essendo sufficiente l'autorizzazione del sindaco. Per effetto del secondo comma dell'art. 10 legge 28 febbraio 1985, n. 47, la mancata richiesta di autorizzazione non comporta la applicazione del successivo art. 20, cioè di sanzioni penali, ma soltanto di una sanzione pecuniaria amministrativa.*

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 10, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)