Sez. 3, Sentenza n. 17645 del 12/01/1989 Ud. (dep. 20/12/1989) Rv. 182903 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - MUTAMENTO DI DESTINAZIONE - CONFIGURABILITÀ DI REATO - ESCLUSIONE.*
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - MUTAMENTO DI DESTINAZIONE - CONFIGURABILITÀ DI REATO - ESCLUSIONE.*
Il mutamento di destinazione di un immobile non è più preveduto dalla legge come reato, qualora sia posto in essere senza l'esecuzione di opere edilizie ed in zone non vincolate. Nell'ipotesi in cui detto mutamento venga realizzato mediante lavori di costruzione abusivi, sono questi ultimi ad essere sanzionati. Neppure il mutamento d'uso che comporti variazione degli standards sfugge alla suddetta regola, poiché l'art. 8 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che lo prevede, va letto in relazione con l'art. 7, che richiede l'"esecuzione di opere" e con l'art. 25 che disciplina il solo rilascio dell'autorizzazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 10). (V mass n 173819; (V mass n 177694; (V mass n 176968, in senso difforme per le variazioni del carico urbanistico); (Conf mass n 175508; (Conf mass n 176452; (Conf mass n 176755; (Conf mass n 177236; (Conf mass n 176031).*
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 8, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 10, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)