Sez. 1, Sentenza n. 12956 del 22/06/2016 (Rv. 640129 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTA - TRASFERIMENTO - IN GENERE | Clausola di prelazione di acquisto di quote contenuta in patto parasociale - Compatibilità con analoga clausola statutaria - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTA - TRASFERIMENTO - IN GENERE
La clausola di prelazione di acquisto di quote sociali contenuta in un patto parasociale non è incompatibile con analoga clausola di prelazione statutaria (nella specie avente un oggetto più limitato, riguardando i soli atti di trasferimento a titolo oneroso e non anche quelli a titolo gratuito), atteso che, mentre la prelazione convenzionale ha esclusivamente effetti obbligatori tra le parti e la sua eventuale violazione, comportando unicamente un obbligo di risarcimento del danno in capo al soggetto inadempiente, non pone in discussione il corretto funzionamento dell'organizzazione sociale o la formazione del capitale, la prelazione statutaria ha efficacia reale e, in caso di violazione, è opponibile anche al terzo acquirente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2341 bis, Cod. Civ. art. 2469, Cod. Civ. art. 2479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)