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Sez. 1, Sentenza n. 7003 del 08/04/2015 (Rv. 634911 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTA - TRASFERIMENTO - IN GENERE | Trasferimento di quote sociali - Violazione di patto di prelazione statutariamente previsto - Conseguenze - Inefficacia del trasferimento - Limiti - Nullità - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634911-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTA - TRASFERIMENTO - IN GENERE

In tema di società di capitali, l'acquisto di quote sociali effettuato in violazione del patto di prelazione statutariamente previsto in favore dei soci determina l'inefficacia, peraltro nella sola misura in cui si realizzi un'alterazione nella proporzione fra le rispettive quote, del relativo trasferimento nei confronti degli altri soci e della società, ma non anche la nullità del negozio traslativo tra il socio alienante ed il terzo acquirente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2469

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)