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Sez. 3, Sentenza n. 12026 del 08/08/2002 (Rv. 556845 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO | Sospensione del periodo feriale - Decorso del termine - Inizio durante il periodo di sospensione - Calcolo - Giorno 16 settembre - Inclusione.
Stato
decisa il 2002-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556845-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO

In tema di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale dal 1 agosto al 15 settembre l'art. 1, secondo cui se il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione l'inizio รจ differito alla fine di detto periodo, va inteso nel senso che il decorso dei termini processuali sospesi riprende dal 16 settembre che, non essendo incluso nel periodo di sospensione, deve essere computato quale "dies a quo".

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)