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Sez. U, Sentenza n. 3668 del 28/03/1995 (Rv. 491465 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO | Sospensione durante il periodo feriale - Decorso del termine - Inizio durante il periodo di sospensione - Calcolo - Giorno 16 settembre - Inclusione.
Stato
decisa il 1995-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491465-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO

In tema di sospensione dei termini durante il periodo feriale dall'1 agosto al 15 settembre, l'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, il quale stabilisce che, se il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo, va inteso nel senso che il giorno 16 settembre deve essere compreso nel novero dei giorni concessi dal termine, atteso che tale giorno segna non l'inizio del termine, ma l'inizio del suo decorso, il quale non include il "dies a quo" del termine stesso, in applicazione del principio fissato dall'art. 155 primo comma cod. proc. civ. (nel caso di specie il ricorso per cassazione, notificato il 12 e il 14 settembre, era stato poi depositato il ventiduesimo giorno utile successivo all'ultima notifica, e pertanto dichiarato improcedibile).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)