Sez. L, Ordinanza n. 2169 del 02/02/2026 (Rv. 677555-01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - ELEMENTI DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE SOCIALE - CONTENUTO - PRESTAZIONI (ALL'ASSICURATO) - IN GENERE | Indebito previdenziale - Presupposti - Dolo del pensionato - Nozione - Fattispecie in materia di pensione di reversibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - ELEMENTI DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE SOCIALE - CONTENUTO - PRESTAZIONI (ALL'ASSICURATO) - IN GENERE
In tema di indebito previdenziale, l'omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto alla pensione o sulla sua misura, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente, non si traduce in un mero silenzio ma integra dolo del pensionato, idoneo a escludere l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute in deroga alla regola generale di cui all'art. 2033 c.c. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato il dolo nella condotta dell'orfano maggiorenne richiedente la pensione di reversibilità della madre deceduta, in qualità di figlio inabile al lavoro, senza comunicare all'Inps lo svolgimento, alle dipendenze di ente pubblico, di attività di lavoro non terapeutico - al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 8 comma 1-bis della l. n. 222 del 1984 - non conoscibile dall'Istituto almeno sino al subentro all'Inpdap nella gestione della relativa posizione assicurativa).
Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 com. 1 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 8 com. 1, Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)