Sez. L - , Sentenza n. 27096 del 25/10/2018 (Rv. 651253 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE | Prestazioni indebitamente ricevute dagli assicurati - Dolo del beneficiario - Nozione - Carattere positivo del comportamento fraudolento - Esclusione - Mero silenzio del creditore del beneficio previdenziale e consapevolezza dell'insussistenza del diritto - Sufficienza - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE
Nell'indebito previdenziale il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata, non noto all'ente debitore, titolare passivo di un numero assai rilevante di rapporti, il quale non può ragionevolmente attivarsi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori, senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi. Conseguentemente, integra un dolo idoneo a determinare l'I.N.P.S. a corrispondere una prestazione non dovuta anche il mero silenzio di chi, avendo l'obbligo di dichiarare di non svolgere altra attività lavorativa onde ottenere il beneficio della pensione di anzianità, omette di comunicare la circostanza dello svolgimento di tale attività, non essendo necessario un positivo e fraudolento comportamento dell'assicurato ed essendo invece sufficiente la consapevolezza dell'insussistenza del diritto in ragione delle disposizioni anticumulo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 10 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)