Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21519 del 15/09/2017 (Rv. 646035 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE | Comunicazioni di cancelleria a mezzo PEC - Elezione di domicilio di parte - Irrilevanza - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE
Le comunicazioni di cancelleria devono essere eseguite, per i processi cui risulta applicabile la disciplina dell’art. 16 del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, esclusivamente presso l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del difensore della parte, senza che rilevi l’eventuale elezione di domicilio presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, salva la sola ipotesi in cui non sia possibile procedere, mediante PEC, ai sensi del comma 4 della citata norma, per causa non imputabile al destinatario, nel qual caso trova applicazione l’art. 136, comma 3, c.p.c. e può rilevare l’elezione di domicilio.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 136 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)