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Sez. 3 - , Sentenza n. 17048 del 11/07/2017 (Rv. 644961 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE | Domicilio digitale - Avvocato esercente fuori circoscrizione - Elezione di domicilio nel luogo sede dell'ufficio giudiziario adito - Omissione - Conseguenze - Comunicazioni o notificazioni presso la cancelleria di tale Ufficio - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2017-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644961-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE

In materia di notificazioni al difensore, a seguito dell’introduzione del “domicilio digitale”, corrispondente all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’ordine di appartenenza, previsto dall’art. art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012), come modificato dal d.l. n. 90 del 2014 (conv., con modif., dalla l. n. 114 del 2014), non è più possibile procedere - ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede quest'ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)