Sez. 3, Sentenza n. 2165 del 18/07/1974 (Rv. 370518 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - AUTONOMIA RISPETTO AL DEFINITIVO - ASSUNZIONE CON IL PRELIMINARE DI OBBLIGAZIONI DA ESEGUIRSI PRIMA DELLA STIPULAZIONE DEL DEFINITIVO - LEGITTIMITA - INADEMPIMENTO DI DETTE OBBLIGAZIONI - DIRITTO ALLA RISOLUZIONE DEL PRELIMINARE - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - AUTONOMIA RISPETTO AL DEFINITIVO - ASSUNZIONE CON IL PRELIMINARE DI OBBLIGAZIONI DA ESEGUIRSI PRIMA DELLA STIPULAZIONE DEL DEFINITIVO - LEGITTIMITA - INADEMPIMENTO DI DETTE OBBLIGAZIONI - DIRITTO ALLA RISOLUZIONE DEL PRELIMINARE - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
Con il contratto preliminare gli stipulanti si obbligano a concludere un contratto definitivo, del quale indicano gli elementi essenziali. Peraltro, il collegamento tra i detti negozi non fa venir meno al preliminare la figura di contratto autonomo, con la conseguenza che in esso le parti possono concordare particolari condizioni da osservare prima della stipulazione del contratto definitivo. In siffatta ipotesi l'inadempimento della particolare obbligazione assunta determina per l'altro contraente il diritto a chiedere la risoluzione del preliminare. (nella specie, il promittente venditore di un immobile si era impegnato, con il contratto preliminare, a liberare il bene dall'ipoteca su di esso gravante e a darne dimostrazione documentale prima della stipulazione del contratto definitivo).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)