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Sez. 2, Sentenza n. 5641 del 28/10/1982 (Rv. 423416 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE - CONTRATTO PRELIMINARE - STIPULAZIONE DI OBBLIGAZIONI ACCESSORIE A QUELLA PRINCIPALE - ADEMPIMENTO CONTESTUALE ALLA CONCLUSIONE DEL NEGOZIO - INCIDENZA SULLO ESERCIZIO DEL RECESSO PATTUITO CON APPOSITA CLAUSOLA - ESCLUSIONE - ADEMPIMENTO SUCCESSIVO ALLA STIPULAZIONE - RECESSO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI PRELIMINARE DI VENDITA (ADEMPIMENTO SUCCESSIVO COSTITUITO DAL PAGAMENTO DI UNA RATA DI PREZZO).*
Stato
decisa il 1982-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423416-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE - CONTRATTO PRELIMINARE - STIPULAZIONE DI OBBLIGAZIONI ACCESSORIE A QUELLA PRINCIPALE - ADEMPIMENTO CONTESTUALE ALLA CONCLUSIONE DEL NEGOZIO - INCIDENZA SULLO ESERCIZIO DEL RECESSO PATTUITO CON APPOSITA CLAUSOLA - ESCLUSIONE - ADEMPIMENTO SUCCESSIVO ALLA STIPULAZIONE - RECESSO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI PRELIMINARE DI VENDITA (ADEMPIMENTO SUCCESSIVO COSTITUITO DAL PAGAMENTO DI UNA RATA DI PREZZO).*

Nel contratto preliminare, all'obbligazione (principale) di prestare il consenso alla stipulazione del contratto definitivo possono accompagnarsi obbligazioni (particolari) di vario genere, a carico sia del promittente, sia del promissario, il cui adempimento, se contemporaneo alla conclusione del negozio, non impedisce lo Esercizio del recesso contemplato da apposita clausola, mentre, se previsto ed eseguito in tempo successivo alla stipula, integra il "principio di esecuzione" del contratto ostativo, ai sensi dell'art. 1373, primo comma, cod. civ., all'Esercizio del recesso (salvo che per i contratti a prestazione continuata o periodica, per i quali è sempre possibile il recesso con effetto ex nunc), senza che rilevi in contrario che l'altro contraente non sia, a sua volta, adempiente, essendo sufficiente che l'esecuzione sia stata iniziata da uno dei contraenti, ed in particolare da quello che, avendo già in parte adempiuto alle proprie obbligazioni, ha giusto motivo di opporsi al recesso dell'altro contraente. (nella specie, in cui si trattava di preliminare di vendita, il S.C., enunciando il surriportato principio, ha confermato la decisione di merito che aveva ravvisato nel pagamento di una rata di prezzo alla scadenza fissata da detto contratto un inizio di esecuzione dello stesso, impeditivo del recesso del promittente venditore). (V 2615/82, mass n 420467; (V 6318/80, mass n 410058; (V 5196/78, mass n 394940; (V 2165/74, mass n 370518).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1373

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)