Sez. 3, Sentenza n. 11263 del 18/10/1994 Ud. (dep. 10/11/1994) Rv. 200280 - 01
Giudizio - Dibattimento - Atti introduttivi - Impedimento a comparire - Rinvio | Termine a comparire - Osservanza - Necessità - Esclusione - Limiti.
Giudizio - Dibattimento - Atti introduttivi - Impedimento a comparire - Rinvio
Nell'ipotesi in cui il giudice alla prima udienza accerti la probabilità che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore, con ordinanza sospende o rinvia il dibattimento, fissa la data della nuova udienza e dispone che sia rinnovata la citazione a giudizio. In questo caso, quando è stato osservato il termine minimo di comparizione per la prima udienza, non è necessario accordare ancora un nuovo termine di pari durata, poiché il diritto di difesa dell'imputato è stato già pienamente garantito e l'ulteriore dilazione non trova alcuna giustificazione sotto il profilo logico o strettamente normativo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)