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Sez. 3, Sentenza n. 2975 del 10/12/2003 Ud. (dep. 28/01/2004) Rv. 227027 - 01

NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ ASSOLUTE | Annullamento della sentenza di primo grado per erronea indicazione di una data di rinvio - Regressione nella fase in cui si era verificata la nullità - Rispetto dei termini previsti dagli artt. 429 e 552 cod. proc. pen. - Insussistenza.
Stato
decisa il 2003-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227027-01

NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ ASSOLUTE

La dichiarazione di nullità del giudizio di primo grado per erronea indicazione di una data di rinvio del dibattimento, determina la regressione del procedimento nella fase in cui si era verificata la nullità e non dell'iniziale vocatio in iudicium e pertanto il giudice non deve rispettare i termini iniziali previsti a pena di nullità dagli artt. 429 e 552 cod. proc. pen., ma deve solo effettuare la ricitazione della parti in modo da assicurare la prosecuzione di un rapporto processuale già validamente instaurato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 552 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 143, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 143

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)