Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16770 del 21/06/2019 (Rv. 654610 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Procedimento per l'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo - Natura contenziosa - Conseguenze in tema di liquidazione dei compensi di avvocato.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE
Il procedimento per l'equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo, di cui alla legge n. 89 del 2001, ha natura contenziosa, con la conseguenza che, per la liquidazione dei compensi professionali spettanti all'avvocato per l'attività in esso prestata, trova applicazione la tabella 12 allegata al d.m. n. 55 del 2014, i cui parametri, peraltro, costituiscono criteri orientativi per l'individuazione della misura economica "standard" della prestazione professionale.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55, Cod. Civ. art. 2233 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)