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Sez. 1, Sentenza n. 21371 del 07/10/2009 (Rv. 610264 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | In genere.
Stato
decisa il 2009-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610264-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE

Ai fini della liquidazione delle spese processuali, il procedimento camerale per l'equa riparazione del pregiudizio derivante dalla riduzione del termine di ragionevole durata del processo - di cui alla legge n. 89 del 2001 - va considerato quale procedimento avente natura contenziosa, con le conseguenze che, ai fini della liquidazione degli onorari e dei diritti spettanti all'avvocato per l'attività in esso prestata, trovano applicazione le tabelle A, paragrafo IV, e B, paragrafo I, allegate al d.m. 8 aprile 2004, n.127, nonché il principio, di cui all'art.24 della legge n. 794 del 1942, della inderogabilità degli onorari minimi e dei diritti stabiliti in detta tariffa. Ne consegue che il giudice, anche in assenza di nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, deve indicare il sistema di liquidazione adottato, con la tariffa applicata, non potendo limitarsi ad una determinazione globale di tali compensi senza indicazione delle voci non considerate o ridotte.

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/04/2004 num. 127 all. 1, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/04/2004 num. 127 all. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)