Sez. 3, Sentenza n. 2441 del 06/09/1963 (Rv. 263758 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (PA) - DIPENDENTI DI ESSA - RIFERIBILITA ALLA PA DEL LORO COMPORTAMENTO DOLOSO O COLPOSO - REATO COMMESSO DA ORGANI DELLA PA - RISTORO DEI DANNI PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE - MANCATA IDENTIFICAZIONE DELL'AUTORE MATERIALE - IRRILEVANZA.*
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (PA) - DIPENDENTI DI ESSA - RIFERIBILITA ALLA PA DEL LORO COMPORTAMENTO DOLOSO O COLPOSO - REATO COMMESSO DA ORGANI DELLA PA - RISTORO DEI DANNI PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE - MANCATA IDENTIFICAZIONE DELL'AUTORE MATERIALE - IRRILEVANZA.*
Qualora il fatto illecito che riveste gli estremi del reato risalga alla pubblica amministrazione o ad un ente, senza che si sia identificata la persona fisica nella quale debba riconoscersi l'autore materiale del fatto, la pubblica amministrazione, ente o persona giuridica deve rispondere in Sede civile, oltre che del danno patrimoniale, anche del danno non patrimoniale, in quanto il titolo che legittima la risarcibilita deriva dalla qualificazione del fatto che risale a chi interessa l'esecuzione dell'opera, e, pertanto, l'identificazione della persona fisica penalmente responsabile non e necessaria ai fini della liquidazione in Sede civile dei danni patrimoniali e dei concorrenti danni non patrimoniali aventi unica causa. Il principio, ovviamente, trova applicazione tutte le volte che non possa esservi dubbio, attraverso le indagini compiute dal giudice del merito, che il fatto sia stato commesso da un organo della pubblica amministrazione, ente o persona giuridica etc, che, nell'Esercizio delle proprie funzioni abbia agito 'contra legem'. (V 1281/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)