Sez. 3, Sentenza n. 222 del 21/01/1985 (Rv. 438445 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - IN GENERE - AUTORE DEL REATO RIMASTO IGNOTO - AZIONE CIVILE DI DANNO NEI CONFRONTI DEL SOGGETTO TENUTO A RISPONDERE DELL'OPERATO DELL'AUTORE DEL FATTO - REATO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - IN GENERE - AUTORE DEL REATO RIMASTO IGNOTO - AZIONE CIVILE DI DANNO NEI CONFRONTI DEL SOGGETTO TENUTO A RISPONDERE DELL'OPERATO DELL'AUTORE DEL FATTO - REATO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
L'Azione civile per il risarcimento del danno, nei confronti di chi è tenuto a rispondere dell'operato dell'autore del fatto che integra un'ipotesi di reato, è ammessa - tanto per i danni patrimoniali che per quelli non patrimoniali - anche quando rimanga ignoto l'autore del reato, sempre che sia certa l'appartenenza di quest'ultimo ad una cerchia di persone legate da un rapporto organico o di dipendenza con il soggetto che di quell'attività deve rispondere. (V 6651/82, mass n 424286; (V 2351/72, mass n 359743; (V 2441/63, mass n 263758).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)