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Sez. 2, Sentenza n. 337 del 15/02/1963 (Rv. 260437 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - FERIE ANNUALI - MANCATO GODIMENTO - INDENNITA - NATURA - PRESCRIZIONE -.*
Stato
decisa il 1963-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/260437-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - FERIE ANNUALI - MANCATO GODIMENTO - INDENNITA - NATURA - PRESCRIZIONE -.*

La indennita sostitutiva del mancato godimento del riposo annuale non ha altra natura che quella di corrispettivo di lavoro indebitamente prestatò l'obbligazione ad faciendum si converte in un'obbligazione di dare, cioe in un'obbligazione patrimoniale di carattere contrattuale, in corrispettivo della prestazione data nel periodo che avrebbe dovuto essere di riposo, avente carattere accessorio alla retribuzione. Tale indennita matura in ciascun anno, nello stesso tempo in cui prende il posto del riposo non goduto. In base al principio, che giustifica le prescrizioni brevi, deve ritenersi che anche per l'indennita sostitutiva del mancato godimento del riposo annuale decorra e maturi di anno in anno la prescrizione presuntiva, che e quella triennale, in quanto si tratta di un emolumento dovuto e solitamente corrisposto dal datore di lavoro di anno in anno, in periodi cioe superiori al mese, o maturi la prescrizione estintiva quinquennale, se trattasi di diritto relativo al periodo anteriore al quinquennio dalla citazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)