diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 2734 del 17/12/1982 Ud. (dep. 26/03/1983) Rv. 158122 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - IN GENERE - CAUTELE IN GENERALE - RETROMARCIA - MODALITÀ DI ESECUZIONE - FATTISPECIE: LIMITATA VISIBILITÀ IN RETROMARCIA DI AUTOCARRO CON SPONDE ALTE.*
Stato
decisa il 1982-12-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158122-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - IN GENERE - CAUTELE IN GENERALE - RETROMARCIA - MODALITÀ DI ESECUZIONE - FATTISPECIE: LIMITATA VISIBILITÀ IN RETROMARCIA DI AUTOCARRO CON SPONDE ALTE.*

La retromarcia costituisce manovra caratterizzata da pericolosità immanente e pertanto l'Obbligo di vigilanza e di controllo dell'area, che il conducente si accinga ad impegnare, sussiste non solo all'inizio della manovra, ma durante tutto il corso di essa e qualora il controllo sia impedito dalle caratteristiche costruttive del veicolo, il conducente è tenuto ad avvalersi della collaborazione di persona che, da terra, guidi la manovra. (nella specie il conducente di un autocarro aveva investito un bambino, non accorgendosi della sua presenza, a causa della particolare altezza delle sponde del veicolo). (Conf mass n 135941; (Conf mass n 136794).*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 101, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 101, Cod. Strada art. 105, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)