Sez. 4, Sentenza n. 6246 del 15/03/1989 Ud. (dep. 26/04/1989) Rv. 181131 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PRECEDENZA - RETROMARCIA - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE - CAUTELE - INATTUABILITÀ - RINUNCIA ALL'ESECUZIONE DELLA MANOVRA - NECESSITÀ.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PRECEDENZA - RETROMARCIA - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE - CAUTELE - INATTUABILITÀ - RINUNCIA ALL'ESECUZIONE DELLA MANOVRA - NECESSITÀ.*
La manovra di "retromarcia", in tema di circolazione veicolare, deve essere eseguita con l'uso di massima attenzione e prudenza, con Obbligo, da parte del conducente, di dominare visivamente gli spazi retrostanti con qualsiasi mezzo, ivi compreso l'ausilio di altra persona la quale, situata in posizione tale da poter ispezionare tutta la strada, segnali tempestivamente ogni situazione di pericolo. Ne consegue che, ove, per la particolarità del caso, ogni misura prudenziale dovesse risultare insufficiente, oppure non adottabile, al conducente si impone l'Obbligo di rinunciare alla manovra de qua, piuttosto che porre a repentaglio la incolumità di terzi. (Conf mass n 175531, nella prima parte; (Conf mass n 165852, nella prima parte; (Conf mass n 158122, nella prima parte; (Conf mass n 156156, nella prima parte; (Conf mass n 152265, nella prima parte; (Conf mass n 150893, nella prima parte; (Conf mass n 148011, nella seconda parte; (Conf mass n 149125, nella seconda parte; (Conf mass n 152265, nella seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 105 com. 7, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)