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Sez. 2 - , Sentenza n. 12654 del 25/06/2020 (Rv. 658280 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Menzioni catastatali di cui all’art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 del 1985 - Mancato riscontro da parte del giudice – “Error in judicando” - Conseguenze.
Stato
decisa il 2020-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658280-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

Il mancato riscontro, da parte del giudice investito di una domanda di adempimento del contratto in forma specifica ex art. 2932 c.c., della sussistenza della condizione dell'azione costituita dalla presenza in atti delle menzioni catastali di cui al comma 1 bis dell'art. 29 della l. 52 del 1985 costituisce un "error in judicando" censurabile in cassazione ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c. e non un vizio di contenuto-forma produttivo di nullità della sentenza; gli effetti di tale errore, pertanto, si esauriscono all'interno del processo e non producono alcuna conseguenza sul piano della idoneità della sentenza ad essere trascritta nei registri immobiliari.

Riferimenti normativi: Legge 27/02/1985 num. 52 art. 29 com. 1, Legge 30/07/2010 num. 122 art. 19, Legge 13/02/1913 num. 89 art. 28, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)