Sez. 2, Sentenza n. 1951 del 29/01/2026 (Rv. 676799-01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Menzioni catastali di cui all’art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985 - Mancato accertamento da parte del giudice - Error in iudicando - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Mancanza di impugnazione - Conseguenze.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO
Il mancato accertamento della presenza in atti delle menzioni catastali previste dall'art. 29, comma 1-bis, l. n. 52 del 1985, da parte del giudice investito della domanda ex art. 2932 c.c., costituisce error in iudicando, che determina la nullità e non l'inesistenza della sentenza, cosicché, in virtù dell'assorbimento delle nullità in motivi di impugnazione, tale vizio, in assenza di appello sul punto, è destinato ad essere coperto dal passaggio in giudicato della sentenza stessa.
Cod. Civ. art. 2932, Legge 27/02/1985 num. 52 art. 29 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)